CERTIFICATO CE

CERTIFICATO CE

Principi generali della marcatura CE

  1. La marcatura CE deve essere apposta solo dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

  2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti ai quali è apposta la sua apposizione da una specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non deve essere apposta su alcun altro prodotto.

  3. Con l'apposizione o l'apposizione della marcatura CE, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.

  4. La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della pertinente legislazione comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.

  5. È vietato apporre su un prodotto marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Qualsiasi altra marcatura può essere apposta sul prodotto a condizione che la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE non vengano pregiudicati.

  6. Gli Stati membri garantiscono la corretta attuazione del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le misure appropriate in caso di uso improprio del marchio. Gli Stati membri prevedono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono includere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del reato e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.

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